Semilavorati auriferi ai fini dell’applicazione del reverse charge

Un’associazione ha chiesto chiarimenti all’Agenzia delle entrate sulla definizione di semilavorati auriferi e sull’applicabilità del regime di reverse charge (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 13).

Nel caso di specie, l’Associazione istante chiede se il regime del reverse charge possa essere applicato a componenti auriferi finiti come chiusure e castoni, considerandoli “semilavorati”.

 

Nella risposta, l’Agenzia premette che l’articolo 17, quinto comma, del Decreto IVA prevede che “per le cessioni di materiale d’oro e per quelle di prodotti semilavorati, come definiti nell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato”.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera c), numero 3, del D.P.R. n. 150/2002, sono da intendersi semilavorati “i prodotti di processi tecnologici di qualsiasi natura meccanici e non, che pur presentando una struttura finita o semifinita non risultano diretti ad uno specifico uso o funzione, ma sono destinati ad essere intimamente inseriti in oggetti compositi, garantiti nel loro complesso dal produttore che opera il montaggio”.

 

Riguardo all’ambito oggettivo di applicazione del citato articolo 17, quinto comma, la risposta alla consulenza giuridica n. 13/2020 ha già avuto modo di chiarire che con l’espressione ”materiale d’oro” e ”prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi” il legislatore abbia inteso fare riferimento all’oro nella sua funzione prevalentemente industriale, ossia di materia prima destinata alla lavorazione, distinta, quindi, dall’oro da investimento di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della Legge n. 7/2000.

 

In particolare, secondo l’U.I.C., nella nozione di ”materiale d’oro” rientrano tutte le forme di oro grezzo destinate ad una successiva lavorazione e la caratteristica di ”semilavorato” è costituita dall’essere un prodotto privo di uno specifico uso e funzione, vale a dire dall’impossibilità di utilizzare il materiale essendo necessario un ulteriore stadio di lavorazione o trasformazione che ne consenta l’utilizzo da parte del consumatore finale”.

 

Secondo quanto chiarito dalla risoluzione n. 161/E/2005, non rientrano nell’ambito dei semilavorati le montature di anelli o le chiusure per collane e bracciali in quanto trattasi di beni che, avendo completato il loro specifico processo produttivo, sono da considerare prodotti finiti e non materia prima destinata alla lavorazione.

 

La fattispecie presentata dall’Associazione non è dissimile da quella analizzata nella risoluzione del 2005. I beni elencati (mollette, moschettoni, chiusure, ecc.) non presentano differenze apprezzabili rispetto a montature e chiusure. Per le loro caratteristiche intrinseche, questi manufatti non sono destinati alla lavorazione o trasformazione, bensì all’assemblaggio/montatura, e vi concorrono in qualità di prodotti finiti.
Pertanto, in conformità con i chiarimenti già forniti, l’Agenzia ritiene che per l’acquisto e le importazioni di tali manufatti non possa trovare applicazione il meccanismo del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 5, del Decreto IVA. L’imposta deve, quindi, essere assolta nei modi ordinari.

Detrazione IVA durante la liquidazione: il parere dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate ha chiarito che una società in liquidazione volontaria può detrarre l’IVA su spese professionali legate alla gestione di contenziosi e al recupero crediti (Agenzia delle entrate, risposta 22 settembre 2025, n. 251).

L’Istante è una S.R.L. posta in liquidazione volontaria per conseguimento dell’oggetto sociale, dichiara che, fino alla messa in liquidazione, ha esercitato una delle attività rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del Decreto IVA e non ha detratto in toto l’IVA sulle fatture ricevute in relazione all’attività esercitata ai sensi dell’articolo 19 del citato Decreto. La procedura di liquidazione è ancora in corso a causa di contenziosi tributari pendenti e di un procedimento non concluso di recupero crediti insoluti. Successivamente all’inizio della liquidazione, l’Istante ha ricevuto fatture passive di importo considerevole da professionisti che hanno gestito il contenzioso tributario e l’attività legale di recupero crediti. Pertanto la domanda posta è se la società possa detrarre l’IVA addebitata in tali fatture.

 

L’Agenzia delle entrate premette che i principi che regolano il diritto alla detrazione sono rinvenibili negli articoli 19 e seguenti del Decreto IVA, che a loro volta recepiscono gli articoli167 e seguenti, e 178 e seguenti della direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA). Tra questi principi, vi è quello della “inerenza (rectius, afferenza)” dell’acquisto rispetto alle operazioni imponibili effettuate dal soggetto passivo.

L’Agenzia ricorda altresì che l’esercizio del diritto alla detrazione non è in linea di principio precluso durante la fase di liquidazione.

La messa in liquidazione non comporta un’automatica cessazione dell’attività; essa rappresenta l’ultima fase della vita di una società, ma resta pur sempre parte dell’attività d’impresa.

Tale concetto è supportato anche da una sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, secondo cui la finalità di liquidazione non incide sulla natura economica delle operazioni.

 

Di conseguenza, in ossequio al principio di neutralità dell’IVA, deve riconoscersi in linea di principio il diritto alla detrazione per acquisti effettuati nello svolgimento dell’attività liquidatoria, una volta accertato il nesso di diretta strumentalità tra i beni/servizi acquistati e l’attività stessa.

Anche la Corte di Cassazione conferma che con la liquidazione cessa l’attività esente e torna applicabile l’ordinario regime impositivo che consente la detraibilità dell’IVA.

 

Di conseguenza, nel caso di specie, le fatture per la gestione del contenzioso tributario sono connesse alla definizione agevolata delle controversie, un’attività propedeutica e strumentale alle finalità liquidatorie. Anche l’attività di recupero crediti può essere considerata connessa alla liquidazione, poiché i crediti non hanno natura commerciale.
Per questi motivi, l’Agenzia ritiene che la società possa detrarre l’IVA addebitata nelle fatture ricevute durante la fase di liquidazione.
Infine, per quanto riguarda la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 8, comma 6-bis, del D.P.R. n. 322/1998, che consente di correggere errori od omissioni. L’Istante, dunque, potrà presentare la dichiarazione integrativa al ricorrere dei presupposti di legge, come chiariti dalla circolare n. 1/E/2018 e nei documenti di prassi pubblicati.

Contratto di noleggio ed esclusione dalla ritenuta per gli intermediari

Arriva una risposta dell’Agenzia delle entrate in merito all’applicazione della ritenuta d’acconto per le provvigioni da corrispondere agli intermediari inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2025, n. 250).

Il comma 1 dell’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973 prevede l’applicazione di una ritenuta d’acconto sulle provvigioni corrisposte per prestazioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari.

La circolare del Ministero delle Finanze n. 24/1983 specifica che:
– la provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l’attività svolta dal commissionario, dall’agente, dal mediatore, dal rappresentante di commercio e dal procacciatore d’affari anche da ”ogni altro compenso inerente l’attività prestata dagli anzidetti soggetti, ivi compresi i rimborsi spese”;
– l’elencazione dei rapporti contenuta nell’articolo 25-bis è da considerarsi tassativa. Di conseguenza, la ritenuta non si applica ad altri rapporti anche se presentano affinità, come contratti di mandato (con o senza rappresentanza), di spedizione e figure similari.

 

Sono assoggettate a ritenuta solo le provvigioni percepite per le attività specifiche dei rapporti citati. Non sono ricomprese le provvigioni per attività svolte per conto di altri ma non rientranti in tali rapporti (es. compensi percepiti da un agente per l’attività di depositario o spedizioniere).

 

L’Agenzia ribadisce le definizioni civilistiche dei rapporti:

  • il commissionario è un mandatario senza rappresentanza la cui attività è limitata dalla legge alla compravendita (art. 1731 c.c.);
  • l’agente assume stabilmente l’incarico di promuovere la conclusione di contratti per conto di un’altra parte (art. 1742 c.c.);
  • il mediatore mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse (art. 1754 c.c.);
  • il procacciatore d’affari si impegna, anche occasionalmente, a raccogliere proposte di contratti o ordinazioni senza un vincolo di stabilità.

Ciò posto, nel caso della società istante, che ha sviluppato un software per il noleggio online di abbigliamento, che conclude per conto di un “Partner” contratti di noleggio in nome proprio e che chiede se i compensi percepiti per questi contratti debbano essere assoggettati alla ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 25-bis del D.P.R. n. 600/1973, l’Agenzia risponde che, nel caso specifico, l’attività di noleggio dei beni disponibili sulla piattaforma non rientra in nessuno dei rapporti elencati nell’articolo 25-bis. Pertanto, si ritiene che i compensi percepiti per tale attività non debbano essere assoggettati alla ritenuta a titolo d’acconto prevista dalla norma in esame.

Ravvedimento per chi aderisce al CPB: istruzioni delle Entrate sul versamento dell’imposta sostitutiva

L’Agenzia delle entrate ha stabilito modalità e termini di comunicazione delle opzioni per l’applicazione dell’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (Agenzia delle entrate, provvedimento 19 settembre 2025, n. 350617).

Possono avvalersi del ravvedimento i soggetti che aderiscono al concordato entro i termini di legge e che, nelle annualità interessate:

  • hanno applicato gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA);
  • hanno dichiarato una delle cause di esclusione dall’applicazione degli ISA legate alla pandemia da COVID-19;
  • hanno dichiarato la sussistenza di una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
  • hanno dichiarato una causa di esclusione dagli ISA dovuta all’esercizio di due o più attività d’impresa non rientranti nel medesimo ISA, a condizione che i ricavi delle attività secondarie superino il 30% del totale.

Per il calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, e dell’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive, si deve fare riferimento ai dati presenti nelle dichiarazioni già presentate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

I soggetti che in un’annualità hanno conseguito sia reddito d’impresa sia reddito di lavoro autonomo possono adottare il ravvedimento solo se esercitano l’opzione per entrambe le categorie reddituali.

L’opzione per il ravvedimento si esercita, per ogni singola annualità, mediante la presentazione del modello F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive. Nel modello F24 devono essere indicati l’anno di riferimento, il numero totale delle rate e i codici tributo specifici che saranno istituiti con una risoluzione successiva.
Per le società e associazioni (articoli 5, 115 e 116 del TUIR), l’opzione si considera esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 relativi al versamento della prima o unica rata, che includono:

– l’imposta sostitutiva dell’IRAP, versata dalla società o associazione;

– le imposte sostitutive sui redditi e addizionali, versate dai soci/associati o, in loro vece, dalla stessa società/associazione.

 

In caso di pagamento rateale, l’opzione si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il ravvedimento non si perfeziona se il versamento dell’unica soluzione o della prima rata avviene dopo la notifica di processi verbali di constatazione, schemi di atti di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.

L’opzione deve essere esercitata tramite la presentazione del modello F24 tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026. È possibile effettuare il pagamento in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

Al fine di agevolare il soggetto che intende adottare il ravvedimento l’Agenzia delle entrate mette a disposizione, per ogni annualità, elementi ed informazioni in suo possesso utili per la determinazione delle imposte sostitutive. I soggetti e i relativi intermediari delegati possono accedere a tali elementi, quando disponibili, consultando il cassetto fiscale.

Posticipo pensione: esenzione fiscale applicabile agli iscritti delle forme esclusive dell’AGO

L’Agenzia delle entrate si è soffermata a fornire chiarimenti sull’applicazione dell’esenzione fiscale per l’incentivo al posticipo del pensionamento, in particolare per il personale iscritto alle forme “esclusive” dell’AGO (Agenzia delle entrate, risposta 18 settembre 2025, n. 247).

Un ente ha richiesto chiarimenti riguardo all’esenzione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del TUIR.

 

Il comma 286 dell’articolo 1, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023), come sostituito dal comma 161 dell’articolo 1 della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di bilancio 2025), ha ampliato l’ambito dei destinatari dell’incentivo al posticipo del pensionamento, includendo non solo i lavoratori che maturano i requisiti per la pensione anticipata flessibile, ma anche quelli che maturano i requisiti per la pensione anticipata.

 

Tenuto conto che a lettera i-bis) dell’articolo 51 del TUIR, che definisce l’esenzione, menziona l’AGO e le sue forme “sostitutive”, ma non richiama espressamente le forme “esclusive”, l’Istante chiede quindi se i lavoratori iscritti a tali forme esclusive possano beneficiare dell’incentivo e della relativa esenzione fiscale, al pari degli altri.

 

L’Agenzia conferma che, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2025, risulta ampliata la platea dei soggetti destinatari della disposizione sopra riportata che riguarda non solo i lavoratori che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile di cui all’articolo 14.1 del D.L. n. 4/2019 ma anche i soggetti che raggiungono il diritto alla pensione anticipata di cui all’articolo 24, comma 10, del D.L. n. 201/2011.
L’Agenzia riconosce che, dal punto di vista letterale, l’articolo 51, comma 2, lettera i-bis) del TUIR riguarda solo i lavoratori iscritti all’AGO e alle sue forme sostitutive, escludendo quindi quelli iscritti alle forme “esclusive” come la Gestione pubblica. Tuttavia, l’intento del legislatore con la Legge di bilancio 2025 era di prevedere l’esclusione dalla tassazione delle somme corrisposte al lavoratore.

 

Come già chiarito nella risoluzione n. 45/E/2025, la finalità agevolativa (incentivante) della disposizione sarebbe in parte vanificata laddove la possibilità di rinuncia all’accredito contributivo anche per gli iscritti alle forme ”esclusive” dell’AGO non fosse accompagnata dall’esclusione dalla tassazione delle corrispondenti quote di retribuzione derivanti dall’esercizio, da parte del lavoratore, della predetta rinuncia.

 

Pertanto, l’Agenzia ritiene che, nel rispetto delle  condizioni previste dall’articolo 1, comma 286, della Legge n. 197/2022, come sostituito dall’articolo 1, comma 161, della Legge di bilancio 2025, il regime di non imponibilità di cui all’articolo 51, comma 2, lettera i­bis), del TUIR possa applicarsi anche ai lavoratori dipendenti iscritti a forme ”esclusive” di assicurazione generale obbligatoria, compresi i dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, che si avvalgono della facoltà di rinunciare all’accredito contributivo.