Siglato protocollo di sicurezza integrato di filiera

 

Siglato il 2/3/2022, tra il MINISTERO DEL LAVORO, AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. (di seguito anche “la Società”) e la FILT-CGIL, la FIT-CISL, la UILTRASPORTI, la SLA-CISAL, la UGL VIABILITA’ E LOGISTICA, la FILLEA-CGIL, la FILCA-CISL, la FENEALUIL, il protocollo di sicurezza integrato di filiera.

Le Parti individuano come valori fondanti della nuova cultura della salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori conoscenza, condivisione, responsabilità, prevenzione e formazione.
Al fine di promuovere la sicurezza attraverso azioni formative e di comunicazione in grado di garantire la creazione e la diffusione capillare delle competenze dell’intera filiera ed anche per estendere le metodologie ed i valori del programma di rafforzamento culturale, viene creata la Safety Academy, in modo da recepire il contributo delle parti sociali nella guida strategica delle iniziative e la fondamentale partecipazione del mondo accademico e in generale di esperti di rilievo nel settore della Salute e Sicurezza che assicurino anche:
a. La diffusione delle buone pratiche e delle attività di prevenzione realizzate dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro).
b. La valorizzazione dei contributi e delle sinergie – ove operativi – degli Enti Bilaterali contrattuali deputati alla formazione e sicurezza dei lavoratori.
c. Promuovere, sviluppare ed implementare campagne mirate di informazione e comunicazione al fine di garantire la capillare diffusione delle best practice organizzative in materia di salute e sicurezza, nonché la diffusione dei principi di legalità d’impresa.
Al fine di promuovere la diffusione di questa nuova cultura, le Parti si impegnano a sviluppare ulteriormente l’azione del programma di rafforzamento culturale già sviluppato in ASPI.
In questo quadro di rafforzamento della cultura e dei comportamenti e nella direzione di rafforzare quanto già previsto all’art. 44 del D.Lgs. 81/2008, viene istituita la “Stop Work Authority”, con la quale si formalizza l’autorità di ciascuna lavoratrice/lavoratore ASPI e delle aziende del Gruppo, indipendentemente dalla posizione, anzianità e ruolo, di interrompere il lavoro quando ritiene che questo non sia svolto in sicurezza perché potrebbe condurre, per sé o per altri, ad incidenti, infortuni o malattie professionali. Qualora ciò avvenisse, dovranno essere posti dalle aziende tutti gli interventi finalizzati a ripristinare le condizioni di sicurezza e tutela per il lavoro e in ogni caso garantita la continuità di tutti i diritti contrattuali e di legge. A tal fine sarà elaborato un manifesto, affinché sia data massima diffusione a tale importante iniziativa e perché sia chiaro ed evidente che nessuna colpa o responsabilità potrà essere imputata ad un dipendente che, in buona fede, segnali una situazione a rischio o che fermi le attività in applicazione della “Stop Work Authority”, anche se tale azione dovesse successivamente risultare non necessaria.

Firmato il rinnovo del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura

 

Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dirigenti dell’agricoltura

Il contratto, la cui sfera di applicazione si allarga anche ai frantoi e alle aziende di coltivazioni idroponiche, decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2024, mentre quanto previsto per il trattamento retributivo ha validità biennale e scade il 31 dicembre 2022.
Per retribuzione si intende l’insieme di tutte le corresponsioni di carattere fisso e continuativo godute dal dirigente.
Lo stipendio base mensile è aumentato, per il biennio 2021 – 2022 del seguente importo:
a) con decorrenza 1° marzo 2022 di € 100,001;
b) con decorrenza 1° ottobre 2022 di € 75,00.
Pertanto, il nuovo stipendio base mensile spettante ai dirigenti in forza alla data di rinnovo sarà pari a € 4.480,00 con decorrenza 1° marzo 2022 e a € 4.555,00 con decorrenza 1° ottobre 2022.
Al dirigente che esplica la sua attività al servizio di una sola azienda può essere fornita dal datore di lavoro una abitazione decorosa, per le normali esigenze familiari.

TRASFERTE
Le spese per vitto, alloggio, viaggio e simili sostenute dal dirigente per ragioni inerenti al proprio servizio, debbono essere rimborsate, previa documentazione ove possibile, entro il mese in cui il particolare servizio che le ha determinate ha avuto luogo.
Dal 1° marzo 2022 sull’importo delle spese di viaggio, vitto e alloggio deve applicarsi una maggiorazione del 10 per cento a titolo di rimborso delle piccole spese non documentabili. Sono ammesse le forfetizzazioni.
Dal 1° marzo 2022 al lavoratore è inoltre riconosciuta, in caso di trasferta al di fuori dal territorio comunale sede di lavoro, una indennità giornaliera pari a 15,00 euro, elevata a 25,00 euro in caso di trasferta all’estero.

TFR
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, spetta al dirigente il trattamento di fine rapporto che il datore di lavoro accantona presso l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) di cui all’art. 20, lett. A).

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Il For.Agri. – Fondo interprofessionale per la formazione continua in agricoltura, viene alimentato dal contributo integrativo dello 0,30% della retribuzione dei dirigenti e dalle quote assegnate a valere sul terzo delle risorse derivanti dallo stesso contributo.

RESPONSABILITA’ CIVILE E/O PENALE CONNESSA ALLA PRESTAZIONE
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il dirigente, con onere a proprio carico, contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti a colpa nello svolgimento delle mansioni dallo stesso dirigente espletate. A decorrere dal 1° gennaio 2023 al dirigente viene riconosciuta, attraverso apposita polizza assicurativa, con premio a carico del datore di lavoro e con un limite massimo di € 70,00 annui, la copertura delle spese legali sostenute in caso di procedimenti penali relativi a fatti direttamente connessi con l’esercizio delle funzioni attribuite, non dipendenti da colpa grave o dolo.

CONTRIBUTO DI ASSISTENZA CONTRATTUALE
I datori di lavoro e i dirigenti agricoli sono tenuti a versare, a favore delle rispettive Organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto, un contributo annuo a titolo di assistenza contrattuale. La quota a carico del dirigente sarà trattenuta dal datore di lavoro e da questi versata unitamente alla propria. Con separato accordo le Parti stabiliscono la misura e le quote della predetta contribuzione da destinare.

Accertamento di incompatibilità all’esercizio della professione di commercialista

Con l’Ordinanza 25 febbraio 2022, n. 6299, la Corte di Cassazione ha affermato che ai fini della maturazione del diritto al trattamento previdenziale da parte dei dottori commercialisti, spetta alla Cassa di previdenza l’autonomo potere di accertamento dell’esercizio della professione in situazione di incompatibilità, prescindendo da un eventuale decisione dell’Ordine professionale.

In tema di verifica dei requisiti per il legittimo esercizio della professione di dottore commercialista, la Corte di Cassazione ha affermato che la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Dottori Commercialisti (di seguito “Cassa”) è titolare del potere di accertare, sia all’atto dell’iscrizione ad essa, sia periodicamente, e comunque prima dell’erogazione di qualsiasi trattamento previdenziale, ed a tale limitato fine, che l’esercizio della corrispondente professione non sia stato svolto nelle situazioni di incompatibilità, ancorché quest’ultima non sia stata accertata dal Consiglio dell’Ordine competente. Tale autonomo potere di accertamento sussiste nel momento della verifica dei presupposti per l’erogazione del trattamento previdenziale, al quale si associa naturalmente la cessazione dell’iscrizione all’Ordine, non potendosi ravvisare ostacolo alcuno nella carenza di una procedura specifica per l’esercizio di esso, risultando le garanzie procedimentali suscettibili di essere in ogni caso assicurate dall’osservanza delle norme generali.
La potestà esclusiva del Consiglio dell’ordine in merito alla cancellazione per incompatibilità riguarda solo l’aspetto afferente l’esercizio della professione, mentre quella attribuita alla “Cassa” è finalizzata a verificare uno dei presupposti per il riconoscimento di un trattamento pensionistico e, segnatamente, quello riguardante l’avvenuto esercizio legittimo della professione; ove si ritenesse che il potere di cancellazione fosse di esclusiva attribuzione dei Consigli dell’Ordine, nei casi in cui sia già venuta meno l’iscrizione all’Ordine medesimo, sarebbe preclusa la possibilità di verificare il legittimo e continuativo esercizio della professione, requisito, questo che costituisce titolo non solo per l’iscrizione all’Albo ma anche alla “Cassa”.
La Corte di Cassazione ha precisato, inoltre, che il potere della Cassa di verifica dell’esercizio della professione ai fini dell’iscrizione in ambito previdenziale, deve ritenersi esteso anche al potere di verifica del legittimo esercizio della professione medesima anche sotto l’aspetto della valutazione dell’esistenza o meno di cause di incompatibilità altrimenti, si snaturerebbe la portata della norma che dispone la facoltà della Cassa di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d’affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all’iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.
Dunque, il potere di verifica spettante alla Cassa, riguardo alla legittima iscrizione alla gestione previdenziale di categoria, deve intendersi esteso anche alla verifica dell’assenza di cause di incompatibilità con l’esercizio della professione di commercialista.

Riduzione dell’Iva per il contenimento dei costi del gas naturale

Nella G.U. n. 50 del 1° marzo 2022 è stato pubblicato il D.L. 01 marzo 2022, n. 17, recante le misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. Tra i provvedimenti è stata prevista la riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas (art. 2, D.L. n. 17/2022).

In deroga a quanto previsto dal Decreto Iva, le somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di aprile, maggio e giugno 2022, sono assoggettate all’aliquota IVA del 5%.

Qualora le suddette somministrazioni sono contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022.

Inoltre, al fine di contenere per il secondo trimestre dell’anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l’ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell’importo di 250 milioni di euro.

Tale importo è trasferito alla CSEA entro il 31 maggio 2022.

Bonus sostenibilità per le imprese di autotrasporto

Nell’ambito delle misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali, il Governo ha introdotto incentivi in favore delle imprese del settore dell’autotrasporto per la riduzione dei costi di carburante (art. 6, D.L. n. 17 del 2022).

Gli interventi adottati dal Governo a sostegno delle imprese di autotrasporto riguardano l’incremento della deduzione forfetaria delle spese non documentate ai fini della determinazione del reddito d’impresa e l’introduzione di crediti d’imposta correlati all’acquisto di carburante BlueDiesel e Gas naturale liquefatto per la trazione di mezzi di trasporto merci su strada.
In particolare, per l’anno 2022:
– sono stanziati ulteriori 5 milioni di euro per finanziare l’aumento della deduzione forfetaria delle spese non documentate (art. 1, co. 106, L. n. 266 del 2005) prevista, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, in favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci;
– alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione (Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti), è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 15 per cento del costo di acquisto (al netto dell’IVA) del componente AdBlue necessario per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto del limite massimo di spesa di 29,6 milioni di euro;
– alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia, esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto ad elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, è riconosciuto un credito d’imposta, nella misura pari al 20 per cento delle spese sostenute (al netto dell’IVA) per l’acquisto di gas naturale liquefatto utilizzato per la trazione dei predetti mezzi, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto. Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto del limite massimo di spesa di 25 milioni di euro.

I crediti d’imposta:
– sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24. A tal fine non si applicano i limiti alla compensazione;
– non concorrono alla formazione del reddito d’impresa, né della base imponibile IRAP e non rilevano ai fini del rapporto per la determinazione della quota deducibile degli interessi passivi e dei costi generali;
– sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il beneficio è soggetto alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

I criteri di spettanza e le modalità di attuazione dei crediti d’imposta saranno definiti con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro della Transizione Ecologica e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, che definirà in particolare le procedure di concessione, la documentazione richiesta, le condizioni di revoca e i controlli.