CCNL BCC: nuovi aumenti a decorrere da gennaio 2025

Prevista la seconda tranche di aumenti per i  quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali
L’accordo del 9 luglio 2024 sottoscritto da Federcasse e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, U…

Contributi con scadenza di pagamento: nuovi tassi in vigore dal 2025

Dal 1° gennaio scatta il nuovo saggio degli interessi legali al 2% annuo (INPS, circolare 3 gennaio 2025, n. 1).

L’INPS comunica che in virtù della pubblicazione del decreto 10 dicembre 2024 del Ministro dell’economia e delle finanze (Allegato n. 1 alla circolare in commento), a decorrere dal 1° gennaio 2025, è stata fissata al 2% in ragione d’anno la misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile.

Il cambiamento avrà un impatto su vari aspetti, come il calcolo delle somme aggiuntive per il ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

In particolare, per i contributi con scadenza di pagamento a partire dalla data citata, si applicherà il nuovo tasso del 2%. Per le esposizioni debitorie pendenti alla data in questione, tenuto conto delle variazioni della misura degli interessi legali intervenute nel tempo, il calcolo degli interessi dovuti verrà effettuato secondo i tassi vigenti alle rispettive decorrenze (Allegato n. 2 alla circolare).

La medesima misura trova applicazione anche con riguardo all’ipotesi disciplinata dall’articolo 116, comma 10 della Legge n. 388/2000, laddove dispone che, in caso di mancato o ritardato versamento dei contributi o premi derivante da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sono dovuti gli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile, a condizione che il versamento dei contributi sia effettuato entro il termine fissato dall’Istituto.

Peraltro, l’INPS rammenta che fino al 31 agosto 2024, la misura della sanzione era pari a quella prevista per l’omissione (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti), con applicazione del tetto del 40% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, oltre interessi di mora superato tale limite.

Per le esposizioni debitorie già pendenti gli interessi saranno calcolati secondo i tassi vigenti al momento delle rispettive scadenze.

Il nuovo tasso si applica anche alle prestazioni pensionistiche e di fine servizio pagate a partire dal 1° gennaio 2025. Di conseguenza, la misura dell’interesse del 2% si applica alle prestazioni pensionistiche e alle prestazioni di fine servizio e di fine rapporto in pagamento dal 1° gennaio 2025.

 

Fondo Est: per l’anno 2025 previste novità in materia di assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2025 per i soggetti che versano in condizioni di invalidità per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione

Il Fondo Est, Fondo di assistenza sanitaria integrativa Commercio Turismo Servizi e Settori affini, ha pubblicato le novità per gli iscritti per l’anno 2025 in materia di assistenza sanitaria integrativa. 
Dal 1° gennaio 2025 per i soggetti che versano in condizioni di invalidità per accedere ai plafond la copertura sanitaria deve essere attiva alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura). I rimborsi saranno erogati in base alla data dell’effettuazione della prestazione (data fattura) anche per patologie o infortuni insorti precedentemente al 2014. Tra le prestazioni disponibili sono state inserite il trasporto sanitario e le prestazioni odontoiatriche, purchè queste ultime siano collegate alla patologia che ha causato l’invalidità. Per tali soggetti sarà consentita l’erogazione delle prestazioni entro un anno dalla data della cessazione della copertura sanitaria. 
Per il pacchetto maternità è stata definita l’eliminazione del limite del numero delle visite rimborsabili, con la previsione del rimborso di tutte le visite specialistiche finalizzate al monitoraggio/controllo della salute della gestante e del feto, indipendentemente dalla tipologia di visita effettuata. 
All’elenco delle prestazioni per la diagnostica si è aggiunta anche l’ecografia osteoarticolare, attraverso l’erogazione diretta ed il rimborso del Ticket SSN. Per la fisioterapia invece è stato stabilito l’inserimento delle patologie Sclerosi Laterale Amiotrofica, Sclerosi Multipla, Distrofia muscolare (Duchenne e Becker) e amputazioni arti o segmenti di arti tra le patologie per cui è ammesso il rimborso. 
Tra i presidi e ausili medici ortopedici è stato infine definito l’inserimento dei presidi elastocompressivi antitrombo e per linfedema per arto superiore. 

CCNL Federcasa: prevista a gennaio la prima rata dell’ Una Tantum

Erogata la prima quota pari a 1/4 dell’importo complessivo con la busta paga di gennaio

Con il verbale di accordo firmato il 6 novembre 2024, le Parti sociali Federcasa, Fp-Cisl, Uil-Fpl e Fesica Confsal hanno previsto, per l’anno 2022, a ciascun lavoratore in servizio una indennità Una Tantum pari al 3% del valore tabellare al 31 dicembre 2021 per quattordici mensilità.
Per l’anno 2023 è riconosciuta in misura pari al 3% e per periodo 1° gennaio 2024 – 30 novembre 2024 è riconosciuta in misura pari al 7%, dedotta l’indennità di vacanza contrattuale effettivamente erogata dalle aziende.
La prima rata, pari a 1/4 dell’importo complessivo viene erogata con la busta paga di gennaio.
Gli importi a titolo di Una Tantum sono privi di effetti su tutti gli istituti contrattuali diretti, indiretti o differiti e vengono corrisposti in misura frazionata/ridotta in relazione alla effettiva durata del rapporto di lavoro nel periodo dal gennaio 2022 al novembre 2024 inclusi e all’orario di lavoro part time o full time effettivamente svolto, ferma restando la necessaria presenza in servizio del personale al momento dell’erogazione.

Decreto milleproroghe 2025: le disposizioni in materia fiscale

Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202 (Decreto Milleproroghe) pubblicato nella G.U. 27 dicembre 2024, n. 302, è entrato in vigore il 28 dicembre e prevede disposizioni urgenti in materia di termini normativi in materia di lavoro, in ambito economico e fiscale.

Il Decreto si compone di 22 articoli che recano disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza al 31 dicembre 2024, riguardanti vari ambiti, tra cui turismo, sport, agricoltura e pubblica amministrazione.

 

L’articolo 3 al comma 1, in particolare, stabilisce la proroga al 30 novembre 2025 del termine per lo svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie sull’IMU turistica adottate per il contrasto alla pandemia COVID-19. Il comma 2, poi, prevede che le disposizioni di cui all’articolo 31-octies, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, relativo alla sospensione della responsabilità per l’inadempimento di obblighi riguardanti la registrazione degli aiuti di Stato, siano prorogate al 30 novembre 2025 con esclusivo riferimento alla registrazione delle misure straordinarie relative all’imposta municipale propria (IMU). Il comma 3 modifica l’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, riguardante il trasferimento in proprietà, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di alcuni immobili statali in gestione all’Agenzia del demanio, estendendo il termine di presentazione dell’istanza di trasferimento fino al 31 dicembre 2025. A seguire, il comma 6 prevede che il divieto di fatturazione elettronica di cui all’articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, sia prorogato fino al 31 marzo 2025.  Infine, il comma 9, apportando modifiche all’articolo 1, comma 683, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, stabilisce che “in attesa della razionalizzazione della disciplina dell’imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell’articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell’articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026“.

 

L’articolo 12 del nuovo Milleproroghe, relativamente al regime del 5 per mille riservato alle ONLUS, all’articolo 9, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, proroga di un anno il periodo di transitorietà del cinque per mille dell’IRPEF.

 

L’articolo 13 interviene sull’articolo 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, per prorogare al 31 marzo 2025 il termine entro il quale scatta l’obbligo, per alcune categorie di imprese, di stipulare contratti assicurativi per rischi catastrofali.

 

Infine, per quanto riguarda il settore turistico, l’articolo 14 prevede:

  • la proroga fino al 31 ottobre 2025 del termine per la conclusione di alcuni interventi, rispetto ai quali è previsto, a favore delle imprese turistiche, il riconoscimento di due contributi: uno sotto forma di credito d’imposta fino all’80% delle spese sostenute, l’altro sotto forma di contributo a fondo perduto non superiore al 50% delle spese sostenute, relativamente a interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica, di eliminazione delle barriere architettoniche, di interventi edilizi funzionali agli interventi precedenti, di realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, nonché interventi di digitalizzazione;

  • la proroga al 31 dicembre 2025 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione, previa dichiarazione di inizio lavoro asseverata (DILA), di impianti fotovoltaici all’interno di aree nella disponibilità di strutture turistiche o termali che, secondo la normativa vigente, produrrebbe i suoi effetti fino al 31 dicembre 2024;

  • la proroga del termine entro il quale i datori di lavoro nel settore privato possono stipulare contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi, in ogni caso non superiore a 24 mesi e in assenza di specifiche previsioni contenute nei contratti collettivi, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti.